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COSA E' LA TARI

La TARI è la Tassa sui Rifiuti ed è stata istituita, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della TARES a decorrere dal 1 gennaio 2014.

I proventi della TARI, come la TARES, devono coprire il 100% delle spese contenute nel Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è disciplinata dalla suddetta Legge 147/2013 e dal Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale.

TARIFFE

Le tariffe sono approvate annualmente con delibera del Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), contenete le spese sostenute per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.

Sono composte da una quota fissa e da una variabile, calcolate applicando i coefficienti e le categorie tariffarie stabilite dal DPR 158/1999, che suddivide le utenze in domestiche (immobili ad uso abitativo) e non domestiche (tutte le restanti utenze), commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento.

È composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

ESCLUSIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI

Per l'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Domestiche e Non domestiche consultare il vigente Regolamento TARI.

DA CHI EVE ESSERE PAGATA LA TARI

La TARI (Tassa Rifiuti) è dovuta da chi detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte e cioè il proprietario oppure dall’affittuario (detentore) o occupante a qualsiasi titolo.

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari.

Nel caso di detenzione temporanea non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

SCADENZA E PAGAMENTO TARI

Le date e le rate di scadenza della TARI vengono deliberato ogni anno con Delibera del Giunta Comunale.

Il Comune invierà, ogni anno, gli avvisi di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai contribuenti, calcolati sulla base delle utenze dichiarate e o accertate, con allegato F24, con l’indicazione del termine per il versamento.

In caso di mancata ricezione dell'F24 per il pagamento della tassa rifiuti (TARI), è possibile inviare una comunicazione via e-mail all'ufficio Tributi, che provvederà ad inoltrare, sempre via posta elettronica, l’Avviso e il modulo F24 per il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 allegato all'avviso di pagamento inviato dal Comune.

In caso di mancato versamento di quanto dovuto alle scadenze sarà notificato, a mezzo raccomandata A/R, sollecito per omesso o insufficiente pagamento, con addebito delle spese di notifica, ed avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, si procederà all’emissione di avviso di accertamento esecutivo applicando sanzioni ed interessi, così come previsto dalla normativa in materia, con successiva riscossione coattiva con aggravio di ulteriori interessi e spese.

L’Ente può procedere all’emissione di avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento della TARI entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbero dovuto essere effettuato.

DICHIARAZIONE TARI

La dichiarazione TARI, relativa all’inizio/variazione/cessazione delle utenze, deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati sul sito istituzionale dell’Ente.

Il modello di dichiarazione deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le sue parti, dichiarando:

  • I dati anagrafici e di residenza del contribuente;
  • L’ubicazione, i dati catastali e i metri calpestabili dei singoli fabbricati;
  • il numero e i dati identificativi delle persone che, pur non facendo parte del nucleo famigliare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare;
  • In caso di subentro in un utenza già attiva, il nominativo del contribuente a cui era precedentemente intestata e, in caso di cessazione, il nominativo di chi dovrebbe subentrare al contribuente che presenta la dichiarazione (es.: in caso di locazione/uso gratuito il nominativo del proprietario dell’immobile).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche, non rilevabili d’ufficio, dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione, corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità, può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R o tramite PEC.

RICHIESTA RIMBORSO

La richiesta di rimborso TARI può essere effettuata dal contribuente o dagli eredi (in caso di decesso del contribuente TARI) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso stesso.

L’Ufficio competente provvederà alla verifica della richiesta così come previsto dall’art. 25 del vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.

MODULISTICA TARI