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Si ricorda ai contribuenti che:

 

CONIUGI CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN IMMOBILI DIVERSI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE

 

 

Il comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, oggi art. 1 comma 741 della Legge di bilancio 2021 prevede che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».  

              

CONIUGI CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN DUE COMUNI DIVERSI

 

Il beneficio per l'abitazione principale non è escluso dalla residenza anagrafica del coniuge del contribuente in comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da entrambi i coniugi. Una sola agevolazione per l'unica abitazione principale dell'unico nucleo familiare. Questo impongono la legge e i principi costituzionali.

 

Di recente è intervenuta nuovamente la Cassazione (17408/ 2021 e 20686/2021 di fine luglio) a superamento di letture restrittive che non trovano legittimazione neppure nella lettera dell'articolo 13, comma 2, Dl 201/2011 in materia di Imu e successivo articolo 1, legge 160/2019, comma 741.

La stessa lettera della norma precisa che, «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

La Cassazione (17408/2021) completa la lettura statuendo che la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

Non risulta espressamente disciplinato dalla norma richiamata il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti Comuni, ad esempio per esigenze lavorative.

La Suprema corte supera ogni dubbio se bastasse la diversa residenza anagrafica in immobili siti in Comuni diversi, per escludere di godere delle agevolazioni per l'abitazione principale, anche ai fini Imu. La domanda trova immediata risposta positiva alla luce della stessa norma richiamata la quale deve essere interpretata nell'unico senso che può salvarne la legittimità costituzionale.  Lettera e ratio della norma hanno la finalità seguente: «impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale» (Cassazione, 17408/2021, punto 1.4.). L'abitazione familiare, come insieme di legami, rapporti, abitualità della dimora del nucleo familiare del contribuente, deve e può esistere in un unico luogo. Il contribuente infedele non può sfuggire alla tassazione del fisco fingendo di avere due abitazioni principali.

Negare che il contribuente, con il suo nucleo familiare, non abbia nessuna abitazione principale, semplicemente per una registrazione anagrafica distinta in Comuni diversi, traviserebbe la lettera e la ratio della norma e violerebbe i principi costituzionali, di uguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 Costituzione), di capacità contributiva (articolo 53), anche in correlazione con l'articolo 47 della Costituzione in relazione alla tutela della proprietà dell'abitazione.

 

La prova di aver diritto all'agevolazione incombe in capo al contribuente che dimostrerà che il proprio nucleo familiare, inteso come unità distinta e autonoma rispetto ai suoi singoli componenti, resta unico, così come unica rimane anche l'abitazione principale ad esso riferibile.”*

 

Estratto da NT Plus Enti locali & Edilizia – Norme e Tributi Plus -Fisco e Contabilità del 10 novembre 2021 a cura di Enrico De Mita

 

Nel caso in cui i contribuenti si trovino in tali condizioni sopra riportate e non abbiamo versato l’IMU per le annualità pregresse (2016, 2017, 2018, 2019 e acconto 2020) si rammenta la possibilità di provvedere a sanare la propria situazione mediante l’istituto del ravvedimento lungo.

Per il saldo 2020 e acconto 2021 si può procedere mediante il ravvedimento ordinario.

Nel caso in cui l’ufficio riscontri omissione di versamenti procederà al recupero coattivo del dovuto con ulteriore aggravio di sanzioni (30%) e interessi legali dal dì del dovuto.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio tributi ai seguenti numeri: 057858913-58920 o tramite email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

San casciano dei Bagni 10/112021

                                                            La Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi

                                                                        F.to      Cinzia Rustici