AVVISO Alle strutture ricettive
Oggetto: Nuova dichiarazione telematica imposta di soggiorno: scadenza 30 giugno 2022
Con Decreto MEF 29 aprile 2022, (GU n. 110 del 12/05/2022), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario come avviene per le dichiarazioni fiscali, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l’anno 2020 e per l’anno 2021 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno 2022.
Le norme di riferimento
L'adempimento dichiarativo è stato introdotto dall’articolo 180 del Dl 34/2020, che ha modificato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di “responsabile d'imposta”.
Chi è obbligato alla dichiarazione
Quindi la dichiarazione deve essere presentata:
- - dal gestore della struttura ricettiva (sono ricompresi i titolari di bed & breakfast 1) o, per conto di questo, dal dichiarante diverso dal gestore della struttura (curatore fallimentare, erede, ecc.);
- - dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (intermediazione immobiliare, soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) per le c.d. locazioni brevi (cioè le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa che possono anche prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali).
Gli adempimenti verso il Comune
Il Dm 29 aprile 2022 interviene sulle modalità di presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di versamento dell'imposta e sulle dichiarazioni previste dal regolamento comunale. L’adempimento si aggiunge oltre agli adempimenti previsti dal Regolamento dell’imposta di soggiorno e all'obbligo di rendere il conto di gestione (modello 21) entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura dell’attività). Quest’ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla Corte dei Conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (D.lgs. 174/2016), in virtù del loro ruolo di “agenti contabili” e dell’obbligo di “resa del conto”.
Le sanzioni
Sono previste sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché le sanzioni del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento (art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Di seguito indichiamo i Link attraverso i quali è possibile reperire le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno e il fac- simile della stessa:
-Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalitalocale/imposta_soggiorno_istruzioni_definitive_31.03.2022_.pdf
-Fac simile modello: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalitalocale/imposta_soggiorno_modello_definitivo_31.03.2022_.pdf
Per agevolare gli operatori nella compilazione, dal 15 Giugno sarà presente, nel programma di gestione dell’imposta di soggiorno, una tabellina riepilogativa secondo il modello ministeriale raggruppata per trimestri da ricopiare sulla procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate.