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La legge prevede la possibilità per il cittadino di cambiare il proprio cognome o aggiungere allo stesso un altro cognome.

Sono previste due fattispecie:

  1. il cambiamento o l'aggiunta di un cognome concessa con decreto del Ministero dell'Interno;
  2. il cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l'origine naturale o il cambiamento o l’aggiunta di nome al proprio autorizzato con decreto del Prefetto

 

Tali decreti comunque una volta emanati devono essere trascritti su richiesta dell'interessato e annotati a margine dell'atto di nascita matrimonio e degli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Gli effetti del cambiamento rimangono sospesi sino all'adempimento di tali formalità.

PROCEDIMENTO

  • nel caso indicato al punto 1) la richiesta deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la residenza
  • nel caso indicato al punto 2) la richiesta (esente da ogni tassa) deve invece essere presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la residenza anagrafica o al Prefetto della Provincia del luogo in cui si trova l'atto di nascita.

La richiesta deve essere motivata e se appare meritevole di essere presa in considerazione viene disposta l'autorizzazione all'affissione della domanda all'Albo Pretorio dei comuni di nascita e residenza attuale o se l'interessato sia nato all'estero ma sia residente in Italia l'affissione sarà effettuata solo all'albo pretorio del Comune italiano di residenza.

L'affissione deve avere la durata di 30gg. consecutivi durante i quali chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione.

Il Decreto Ministeriale o Prefettizio verrà emanato previa presentazione della relazione di avvenuta affissione e dopo aver accertato la regolarità.

A cura dell'interessato il decreto dovrà successivamente essere presentato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza per la sua trascrizione.

Ai sensi dell'art.7 della L. n.38 del 23 febbraio 2001, gli appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali

Coloro inoltre il cui cognome sia stato in passato modificato e comunque alterato possono ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

La richiesta viene presentata al Sindaco del Comune di residenza del richiedente, che provvede d'ufficio a trasmetterla al Prefetto.


REQUISITI

La richiesta di trascrizione può essere rivolta dall'interessato al Comune di San Casciano dei Bagni nei seguenti casi:

  • se l'atto di nascita è stato iscritto nel Comune di San Casciano dei Bagni ;
  • se nato all'estero ha l'atto di nascita trascritto nei registri dello Stato Civile di San Casciano dei Bagni ;
  • se è iscritto all'anagrafe del comune di San Casciano dei Bagni

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Decreto originale di cambiamento o aggiunta di cognome o nome e documento di identità personale

Il decreto deve essere presentato personalmente dall'interessato o inoltrato a mezzo posta con richiesta di trascrizione unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.


TEMPI DI EROGAZIONE

L'Ufficiale dello Stato Civile previo appuntamento con l'interessato o appena ricevuta la richiesta provvede a trascrivere i decreti nei registri di nascita dandone contemporaneamente avviso agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni eventualmente interessati (Comune di nascita residenza matrimonio e Comune di nascita dei figli).

Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento delle annotazioni.


NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997"
L. n.38 del 23 febbraio 2001