Rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini extracomunitari
Descrizione
I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di evitare la cancellazione dall' Anagrafe Nazionale.
Stesso obbligo hanno i cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno.
Documenti necessari
E' necessario inviare il modulo di comunicazione di rinnovo (che si trova alla fine di questa pagina) allegando la copia del permesso di soggiorno rinnovato (o carta di soggiorno) e fotocopia del documento di identità valido per ciascun soggetto interessato.
Modalità di richiesta
Gli interessati possono rendere la dichiarazione di rinnovo dimora abituale con le seguenti modalità:
- - presso l'Ufficio Anagrafe al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica n° 4 ;
- - mediante posta ordinaria indirizzata all'Ufficio Anagrafe del Comune al seguente indirizzo: Comune di San Casciano dei Bagni - Piazza della Repubblica n° 4 53040 , allegando copia dei documenti indicati al punto precedente;
- - mediante posta elettronica - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Individuato il canale di trasmissione si raccomanda di allegare all'istanza la scansione ( nel caso di cui al punto 1) o la copia ( negli altri casi ) sia del proprio documento di riconoscimento (passaporto, carta di identità) che del titolo di soggiorno (permesso o carta).
Se il titolo di soggiorno è scaduto, al fine di dimostrare la conservazione della residenza legale occorre inviare la scansione della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo.
Informazioni utili
Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge n. 94 del 05.07.2009 "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (che ha modificato l'art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989) la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri non comunitari, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Normativa di riferimento
Decreto Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 art. 7 comma 3 come sostituito dall'art. 14, comma 2 D.P.R 31 agosto 1999, n. 394
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31/08/1999, art. 15 comma 2
Legge n. 94 del 05.07.2009 "disposizioni in materia di sicurezza pubblica" art. 1 comma 28 (modificato l'art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989)