Il permesso autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi dell’art.381 del D.P.R. 495/92 come modificato dal D.P.R. 151/2012). Il contrassegno può essere permanente o temporaneo, in relazione a quanto stabilito dal certificato rilasciato dall’ASL di appartenenza o dal verbale di commissione medica per il riconoscimento della Legge 104/92 (valutazione dell’handicap).
Nel caso sia permanente, il contrassegno ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla scadenza.
Cosa occorre
Primo rilascio
Il soggetto interessato si presenta personalmente all'ufficio munito dei seguenti documenti:
-certificato rilasciato dall’ASL di appartenenza nel quale risulti un quadro di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
oppure
-verbale di valutazione della L.104/92 nel quale sono indicate le impedite o ridotte capacità motorie
-n. 2 fototessera recenti e uguali
-n. 1 marca da bollo, solo se si tratta del rilascio di contrassegno temporaneo
In caso di permanente difficoltà a deambulare non occorrono le Marche da Bollo (art. 13 Bis Tab. B allegata al D.P.R. 642/1972).
Il contrassegno, di norma, viene rilasciato al momento della domanda.
L'autorizzazione permanente deve essere rinnovata alla scadenza dei cinque anni; il contrassegno temporaneo viene rinnovato solo se il soggetto interessato è in possesso di una nuova certificazione medica rilasciata dall’ASL di appartenenza o da eventuale verbale della L.104/92
Per il rinnovo di contrassegno permanente
Il soggetto interessato si presenta personalmente all'Ufficio munito dei seguenti documenti:
-certificato del medico di base che attesta il permanere delle condizioni invalidanti
-n.2 fototessera recenti e uguali
-contrassegno scaduto
Per il rinnovo di contrassegno temporaneo
Il soggetto interessato deve seguire la stessa procedura indicata per il primo rilascio e deve riconsegnare il contrassegno scaduto.
In caso di smarrimento o furto del contrassegno
Il soggetto interessato o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il furto o lo smarrimento alle Forze di Polizia (Comando Polizia Municipale, Carabinieri, Commissariato, Guardia di Finanza).
Viene espletata la stessa procedura prevista per il primo rilascio.
Non è necessaria la certificazione medica perché già presente agli atti dell’ufficio competente, ma sono necessarie nuovamente n.2 fototessere attuali e l'eventuale marca da bollo, se si tratta di contrassegno temporaneo.
In caso di deterioramento del contrassegno
Il soggetto interessato si presenta personalmente all?Ufficio munito dei seguenti documenti:
-n.2 fototessera recenti e uguali
-contrassegno deteriorato